Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 27/07/1934 n. 1265

Art. 331. I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli artt. 332, 333 e 334. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 332. Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati. I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, inteso il consiglio provinciale dell'economia corporativa e il consiglio provinciale di sanità.

Art. 333. Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facoltà di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi per granturco di capacità corrispondente ai bisogni locali. L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento. Il prefetto ha parimenti facoltà di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare. All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefici, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.

Art. 334. Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura. Il sindaco forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa. I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati. La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.

Art. 335. È stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero della sanità, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

Art. 338. I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, tranne il caso di cimiteri di urne. È vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima sal- ma. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati. Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni. I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni. Il Ministero per l'interno decide sui ricorsi, sentito il consiglio di Stato.

Art. 344. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza del- l'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità. I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000. Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

Art. 345. I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà, approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato di ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro della sanità, che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 346. Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario. Il regolamento è deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità. Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 345 del presente testo unico. I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000. Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per l'assistenza veterinaria, per l'applicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale. Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra l'Ufficio veterinario e l'Ufficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo.

Art. 353. Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessità assoluta e urgente di occupare proprietà particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E.

Art. 354. Sono a carico dello Stato le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità nell'interesse pubblico e tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare a tutela della sanità pubblica o per soccorrere province e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.

Art. 355. Sono obbligatorie per i comuni e per le province le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi altra disposizione legislativa.

Art. 356. In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa.

Art. 357. Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal sindaco è ammesso ricorso in via gerarchica al prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori. Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. comunale e provinciale.

Art. 358. Un regolamento, approvato con decreto presidenziale, sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico. I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto presidenziale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 359. È abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile. Titolo Disposizioni transitorie Capo Disposizioni relative ai servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria dei comuni e delle provincie

Art. 360. Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, preveduti nell'art. 34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purchè siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 361. Ai concorsi per posti di sanitario condotto, preveduti nell'art. 68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, i sanitari che dimostrino di avere già prestato servizio di condotta, con nomina divenuta definitiva, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 362. I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalità stabilite nel R. Decreto 16 gennaio 1927 n. 155. Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali.

Art. 363. Ai concorsi preveduti nell'art. 85, indetti entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, dal almeno tre anni, presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo stato o da altri enti pubblici, purchè assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 364. L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di età, del personale sanitario preveduto negli

 

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